
Trust
Il trust è un istituto giuridico che trae le proprie origini dal sistema di common law e, in particolare, nasce in Inghilterra, Stato in cui si è svolta la sua evoluzione fino ai giorni nostri.
L’enorme potenzialità del trust consiste nella capacità di colmare lacune presenti in altri istituti giuridici per garantire piena tutela a interessi di natura sociale, commerciale o di singoli soggetti che non ricevono da essi adeguata protezione, in particolare se appartenenti ai tradizionali sistemi di civil law.
Il trust può essere definito come un rapporto fiduciario in virtù del quale colui (trustee) che detiene la proprietà formale su determinati beni o diritti è tenuto a custodirli, amministrarli e servirsene a vantaggio di uno o più beneficiari. Il settlor è il soggetto (persona fisica o giuridica) che costituisce il trust mediante il trasferimento della proprietà dei beni al trustee, con un atto volontario in cui sono definite le norme dello stesso e i compiti dei soggetti coinvolti.
Da questa definizione si capisce come gli scenari di applicabilità di questo istituto giuridico siano molteplici. Si può affermare che il trust è molto di più che un atto di segregazione: chi istituisce un trust prende nelle proprie mani un interesse che diventa prioritario sugli altri e lo tutela secondo la legge che regola i trust, istituita per realizzare questa “segregazione”. Il termine “segregazione” va inteso nel significato positivo di “protezione”, che si riferisce a interessi meritevoli di tutela in senso generale e che si concretizza, nella maggior parte dei casi, in una protezione patrimoniale, atta appunto a garantire tali interessi. La protezione va anche intesa nel senso di garanzia di riservatezza dei soggetti coinvolti: il trust è un accordo contrattuale tra due soggetti privati, e non sono necessarie scritture pubbliche, come accade ad esempio per le società.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare i nostri uffici.
L’enorme potenzialità del trust consiste nella capacità di colmare lacune presenti in altri istituti giuridici per garantire piena tutela a interessi di natura sociale, commerciale o di singoli soggetti che non ricevono da essi adeguata protezione, in particolare se appartenenti ai tradizionali sistemi di civil law.
Il trust può essere definito come un rapporto fiduciario in virtù del quale colui (trustee) che detiene la proprietà formale su determinati beni o diritti è tenuto a custodirli, amministrarli e servirsene a vantaggio di uno o più beneficiari. Il settlor è il soggetto (persona fisica o giuridica) che costituisce il trust mediante il trasferimento della proprietà dei beni al trustee, con un atto volontario in cui sono definite le norme dello stesso e i compiti dei soggetti coinvolti.
Da questa definizione si capisce come gli scenari di applicabilità di questo istituto giuridico siano molteplici. Si può affermare che il trust è molto di più che un atto di segregazione: chi istituisce un trust prende nelle proprie mani un interesse che diventa prioritario sugli altri e lo tutela secondo la legge che regola i trust, istituita per realizzare questa “segregazione”. Il termine “segregazione” va inteso nel significato positivo di “protezione”, che si riferisce a interessi meritevoli di tutela in senso generale e che si concretizza, nella maggior parte dei casi, in una protezione patrimoniale, atta appunto a garantire tali interessi. La protezione va anche intesa nel senso di garanzia di riservatezza dei soggetti coinvolti: il trust è un accordo contrattuale tra due soggetti privati, e non sono necessarie scritture pubbliche, come accade ad esempio per le società.
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